Onorevoli Colleghi! - La politica per essere credibile agli occhi dei cittadini deve essere assolutamente rigorosa sotto il profilo morale. In questo senso è assolutamente necessario che chi svolge la funzione di legislatore sia il primo a rispettare le norme. L'esempio a cui ogni cittadino, e ancora di più il legislatore, dovrebbe ispirarsi è quello di Socrate che, se pur innocente, rifiuta di fuggire dal carcere e beve la cicuta per non contravvenire alle leggi della sua città, essendo stato condannato a morte con regolare sentenza da un tribunale ateniese. È necessario, dunque, che chi ricopre la carica di parlamentare non abbia subìto alcuna condanna, proprio per tutelare la credibilità dell'istituzione che rappresenta. Oggi non è così, nelle Camere di cui si compone il Parlamento sono presenti persone che hanno riportato condanne e che non sentono tale loro condizione incompatibile con il ruolo che ricoprono. Questo è l'obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge di raggiungere, individuando e stabilendo precise cause che rendono impossibile candidarsi o essere eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
      Altro aspetto fondamentale della presente proposta di legge è quello di consentire al cittadino la possibilità di scegliere, attraverso il voto, il proprio rappresentante in Parlamento. L'attuale legge

 

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elettorale lo impedisce. Il cittadino può solo votare per un partito politico, mentre l'elezione dei deputati è stabilita ex ante dai vertici dei partiti stessi, attraverso l'ordine di collocazione dei candidati nelle liste elettorali. Tale sistema impedisce all'elettore di scegliere il proprio rappresentante e rende quest'ultimo irresponsabile nei confronti degli elettori. La presente proposta di legge introduce la possibilità di esprimere, oltre a un voto di lista, anche un voto di preferenza al singolo candidato della lista prescelta.
      L'articolo 1 introduce nuove cause di ineleggibilità e di incompatibilità apportando modificazioni all'articolo 7 e introducendo l'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché modificando l'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.
      Gli articoli 2 e 3 introducono e disciplinano il voto di preferenza.
      L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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